Vai al contenuto

Statuto

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1 – È costituita l’Associazione Nazionale “ALPINI PARACADUTISTI” detta anche per brevità “A.N.A.P.

Art. 2L’associazione ha sede in Cernusco sul Naviglio (MI).

Ogni suo mutamento può essere disposto dall’Assemblea Straordinaria, con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti in seconda convocazione, e ciò per esclusive necessità legate alla vita dell’Associazione.

Art. 3 – L’Associazione apartitica e senza fini di lucro condivide i principi della Associazione Nazionale Alpini ed ha lo scopo:

– di valorizzare l’amor di Patria, la Fedeltà alle Istituzioni, le tradizioni militari ed alpine, in particolare degli Alpini Paracadutisti, per difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;

– di favorire i rapporti con i reparti e gli Alpini Paracadutisti in Armi;

– di mantenere vivo il ricordo degli Alpini e Alpini Paracadutisti caduti in tutto il mondo per la difesa e il mantenimento della pace;

– di sviluppare e mantenere sentimenti di amicizia, cordialità, fratellanza, collaborazione con tutte le associazioni combattentistiche e di Arma, prima fra tutte l’A.N.A.;

– di promuovere e favorire studi, attività, applicazioni riguardanti la montagna, l’ambiente naturale, volontariato e protezione civile, sport, alpinismo, paracadutismo.

In ambito civile, sociale, scolastico tutte le attività dell’A.N.A.P. sono regolate dalle normative dello Statuto e Regolamenti interni che verranno approvati.

Per il conseguimento di tali scopi l’A.N.A.P. si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite dei propri soci.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 – Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 5 – L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Associati

Art. 6 – Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Gli Associati si distinguano in:

ORDINARI: tutti gli Alpini Paracadutisti brevettati di ogni ordine e grado, in servizio o in congedo.

AGGREGATI: tutti coloro, persone fisiche e/o enti che, pur non essendo Alpini Paracadutisti, intendono aderire e sostenere l’A.N.A.P. condividendone e rispettandone le finalità associative ed i principi ispiratori;

ONORARI: persone fisiche o enti la cui relazione con l’A.N.A.P. per prestigio – esperienza – personalità – integrità morale – ecc…. sia ritenuta meritevole dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali.

Art. 8 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, per morosità, per indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l’indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

Amministrazione

Art. 9 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea e scelti tra i soli Soci Ordinari per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 10 – Il Consiglio nomina al proprio interno un Vicepresidente, un Segretario, ed un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno, rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio e’ inoltre investito del potere di trasferire la sede della Associazione nell’ambito del territorio nazionale.

Art. 13 – Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblea

Art. 14 – Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro la fine del mese di giugno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche a mezzo e-mail se comunicata, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 del codice civile.

L’assemblea può  essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 15 – L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’Atto costitutivo e Statuto e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per Statuto; può anche nominare il Presidente Onorario senza limiti di tempo.

Art. 16 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Hanno diritto di voto solo i soci ordinari in regola con il versamento annuale.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità di consiglieri.

Art. 17 – L’assemblea, quale primo atto, nomina il proprio Presidente che la presiede, su indicazione nominale del Consiglio Direttivo, fra le persone più illustri iscritte all’Associazione nazionale Alpini Paracadutisti, o all’Associazione Nazionale Alpini, ovvero ad essa estranee ma che ne condividano finalità associative e principi ispiratori.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18 – Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano su ogni argomento ed in ogni caso con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile I comma.

Le assemblee straordinarie deliberano con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti in seconda convocazione.

Collegio dei Revisori

Art. 19 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea degli associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo.

Scioglimento

Art. 20 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a’ sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del codice civile,  dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio alla o alle associazioni aventi scopo analogo o simile

Controversie

Art. 21 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi a cura dell’Assemblea senza vincolo temporale di mandato; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Manifestazioni

Art. 22 – Le principali manifestazioni alle quali sono invitati a partecipare, ogni anno, tutti i soci (più eventuali familiari) nel rispetto delle direttive del consiglio sono:

  1. adunata nazionale A.N.A.;
  2. messa di Natale in Duomo a Milano;
  3. ricorrenza a Cervinia, ogni prima domenica di Luglio, per il battaglione sciatori Monte Cervino;
  4. festa del IV Reggimento alpini paracadutisti;
  5. manifestazioni segnalate dall’A.A.P.;
  6. manifestazioni segnalate dall’A.N.A.;
  7. eventuali manifestazioni estere e/o I.F.M.S..

Art. 23 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e del o dei Regolamenti interni.

error: Contenuto protetto !
Skip to content